Faq

Benvenuto nella nostra sezione FAQ!

Qui troverai le risposte alle domande più frequenti. Abbiamo raccolto le informazioni essenziali per aiutarti a risolvere i tuoi dubbi in modo rapido e semplice. Se non trovi la risposta che cerchi, invia una mail a segreteria@fitapiemonte.it

Voglio fare solo gli spettacoli!!

Come faccio a promuovere il mio spettacolo sui canali social di FITA PIEMONTE e nel gruppo FITA EVENTS 3.0

I canali social di FITA PIEMONTE sono un ottimo veicolo di promozione degli eventi delle compagnie regionali e la pubblicazione degli eventi testimonia anche la vitalità della nostra associazione regionale.
L’iniziativa “FITA Events 3.0” ha l’obiettivo di coinvolgere in un unico evento tutte le attività organizzate dalle regioni, dalle province e dalle singole compagnie FITA.
Come fare per promuovere le vostre iniziative?
Invia le informazioni al gruppo WhatsApp FITAPiemontecomunicazione in due modalità:

  • Invia il link Facebook del tuo evento. In questo modo l'evento sarà rilanciato automaticamente sulla pagina facebook di FITA PIEMONTE e nel gruppo FITA EVENTS 3.0
  • Se non hai il link Facebook invia almeno la locandina, che verrà pubblicata sui canali social di FITA PIEMONTE

Ricorda!! La locandina deve contenere obbligatoriamente il logo FITA NAZIONALE e come grandissima cortesia anche il logo FITA PIEMONTE.

E se non dovessi avere neanche la locandina? Va beh ti togliamo il saluto.

Un'associazione con il solo codice fiscale può emettere biglietti?

Un'associazione senza partita IVA, che opera solo con codice fiscale, può organizzare eventi e raccogliere contributi, ma non può fare vera e propria attività commerciale continuativa, come la vendita di biglietti.

In pratica:

  • Può chiedere contributi liberali con biglietto simbolico, ma non emettere veri biglietti fiscali.
  • Non può utilizzare servizi professionali di bigliettazione che richiedono partita IVA.
  • Se l’evento ha finalità istituzionale (non commerciale) e il contributo è volontario, è possibile operare una raccolta fondi, in un numero limitato all'anno (circa due anche se non è regolamentato). Bisogna ricordarsi poi che per le raccolte fondi è obbligatorio in fase di approvazione del bilancio allegare una relazione per ogni raccolta fondi contenente costi e ricavi.

Quando serve la partita IVA

Se l’associazione vuole:

  • Vendere biglietti in modo continuativo
  • Fare eventi a pagamento con frequenza
  • Usare circuiti come TicketOne o simili
  • Fare promozione commerciale

Allora deve aprire la partita IVA, anche se resta un ente non profit.

Conclusione

Se l’evento è occasionale, senza scopo di lucro diretto, e i biglietti sono un modo simbolico per regolare l’accesso, allora è possibile operare solo con il codice fiscale (ma con cautela e trasparenza). Se invece l’attività ha finalità commerciale, anche saltuaria, è consigliato avere la partita IVA.

Può un tesserato di un’associazione partecipare a uno spettacolo di un'altra associazione?

Il Consiglio Federale è intervenuto ancora una volta a chiarimento delle modalità di comunicazione di tale condizione, affinchè il tesserato FITA di una associazione, anche se partecipa ad attività promosse da altra associazione FITA (spettacolo o altro), sia comunque garantito dalla polizza infortunio e r.c. stipulata in convenzione FITA.
E’ possibile,infatti, che:

  • un soggetto sia socio di più associazioni affiliate Fita
  • un soggetto socio di un’associazione affiliata (e, quindi, con essa tesserato) partecipi alla messa in scena o ad altra attività programmata da altra associazione, anch’essa affiliata FITA

Il nostro regolamento vieta il doppio tesseramento (e d’altra parte, il doppio tesseramento sarebbe un onere economico in più per il soggetto interessato).
Quindi, di concerto con la società assicuratrice, si è ritenuto di adottare il seguente modulo di comunicazione (formato doc, formato pdf)
Questo dovrà essere spedito in segreteria a cura del legale rappresentante dell’associazione affiliata FITA che “ospita” i soggetti già tesserati in altra associazione.
E’ ovvio che tale comunicazione dovrà pervenire alla segreteria nazionale prima dell’inizio dell’attività del tesserato. Infatti, nel caso in cui l’evento coperto dalla polizza assicurativa risultasse avvenuto prima di tale comunicazione, la garanzia non opererebbe.

Per maggiori informazioni fare riferimento al link https://www.fitateatro.eu/approfondimenti-tesseramento/

 

E se mi faccio male? Come posso attivare l'assicurazione?

A questo link trovi l'ultimo estratto della polizza assicurazione (file pdf)

In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare per iscritto quanto verificatosi, indicando data, ora dell’evento, luogo, modalità del sinistro, alla Segreteria Nazionale Fita entro 5 giorni dall’esserne venuto a conoscenza.
L'invio può essere fatto a mezzo pec a fitateatro@pec.it
Alla pec devono essere allegati i seguenti documenti

  • modulo di denuncia sinistro (file pdf)
  • prima documentazione medica come ad esempio referto pronto soccorso etc
  • comunicato stampa dell'iniziativa a cui si stava partecipando e locandina se l'infortunio è avvenuto prima, durante o dopo uno spettacolo
  • attestazione di iscrizione FITA anno corrente
  • carta di identità della persona infortunata

Al ricevimento della denuncia, la Segreteria Nazionale FITA dovrà apporre il timbro attestante la data di ricevimento e la trasmetterà, entro il decimo giorno successivo alla data di accadimento, alla UnipolSai, Agenzia Generale di Lugo, Via Tellarini, 29 48022 LUGO (RA) certificando la regolare affiliazione dell’Assicurato.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta, all’Agenzia Generale di Lugo, da telegramma, telex e/o fax o pec. All’Agenzia Generale di Lugo deve seguire l’invio di tutta la documentazione eventualmente pervenuta successivamente.

Altre informazioni al link https://www.fitateatro.eu/assicurazione/

RUNTS niente paura

Sono iscritto al RUNTS. Come faccio a depositare i bilanci e comunicare le variazioni e quali sono le tempistiche?

Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono aggiornare annualmente, entro il 30 giugno, i dati relativi al numero di associati, volontari ed eventuali lavoratori, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. ​
Per comunicare tali informazioni, le Odv e le Aps devono effettuare sul RUNTS una pratica di "variazione", aggiornando le relative informazioni nella sezione "Dati principali". ​
Inoltre, tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio dell'anno precedente entro lo stesso termine del 30 giugno. ​

Tali pratiche possono essere fatte direttamente da FITA.
Basterà aderire con la tua associazione alla rete associativa FITA (modulo di adesione) e alla rete associativa ANAS (modulo di adesione)
Aderendo alla rete associativa potrai inviare il bilancio e le variazioni via mail a segreteria@fitateatro.eu e in copia conoscenza a segreteria@fitapiemonte.it e FITA li pubblicherà sul RUNTS per te.
Se vuoi saperne di più vai alla pagina https://www.fitateatro.eu/rete-associativa/

Quale documento devo inviare per il deposito bilancio

Per essere completamente a posto devi inviare:

  • Il verbale di assemblea firmato dal presidente e dal segretario di assemblea che contiene l'approvazione del bilancio. Trovi un modello a questo link
  • Il bilancio consuntivo firmato dal presidente
  • Una dichiarazione del presidente che i documenti sono copia conforme all’originale. Trovi un modello a questo link

Se vuoi trasformare tutto in pdf e unire i tre documenti ti viene in aiuto il sito https://www.ilovepdf.com/it

Ricordati che alla fine devi rendere il file conforme allo standard PDF/A
Ce la puoi fare andando su questo sito: https://tools.pdf24.org/it/pdf-in-pdfa

Se dovessi avere qualche problema contattaci che ti possiamo aiutare.

Un po' di divertentissima burocrazia

Quale è la data ultima dell'assemblea per approvare il bilancio e tale data si riferisce alla prima o alla seconda convocazione?

Secondo quanto previsto dal Codice Civile italiano e, spesso, dagli statuti delle associazioni, la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio deve avvenire entro un termine stabilito, spesso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che per la maggior parte delle associazioni coincide con il 31 dicembre, quindi entro il 30 aprile dell’anno successivo.

- Il termine del 30 aprile riguarda lo svolgimento effettivo dell’assemblea, cioè quella in cui si approva il bilancio.
- Se il bilancio viene approvato in prima convocazione, questa deve avvenire entro il 30 aprile.
- Se si prevede una seconda convocazione, è quella che deve avvenire entro il 30 aprile, anche se la prima è fissata prima (es. il 28 aprile).

Quindi:
È la convocazione in cui si approva effettivamente il bilancio che deve tenersi entro il 30 aprile

Controlla comunque lo statuto dell’associazione, che può prevedere regole più stringenti o particolari.

Quale è il rapporto tra numero di volontari e soci in una APS

Il Codice del Terzo Settore all'articolo 35 comma 1, nella definizione di un Associazione di Promozione Sociale afferma: "... avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati."
Ne consegue che il numero dei volontari deve essere necessariamente 50% + 1 del numero di soci.

Mi parlate tanto di questo codice del terzo settore ma dove lo trovo?

Il Codice del Terzo Settore è una legge italiana fondamentale per la regolamentazione degli enti senza scopo di lucro che operano in ambito sociale, culturale, ambientale e di interesse generale. È stato introdotto con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed è parte della più ampia Riforma del Terzo Settore.
Lo puoi trovare a questo link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/riforma-terzo-settore/pagine/codice-del-terzo-settore

Posso fare attività diverse dalle mie specifiche attività istituzionali

Ma chi te lo fa fare??
Va bene, non è molto professionale rispondere così, allora ti spieghiamo tutto.

L'art. 6 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 afferma che gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, istituzionali di un'associazione, a condizione che l'atto costitutivo e soprattutto lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Le attività diverse sono considerate secondarie se i relativi proventi non superano il 30% delle entrate complessive dell’ente o, in alternativa, il 66% dei costi complessivi.
Ma qui entra in gioco una soglia di tolleranza, detta appunto “marginalità del 6%”:
La norma prevede che il superamento del limite fino a un massimo del 6% per non più di due esercizi consecutivi non fa venir meno la qualifica di attività secondaria.
Quindi: se un ETS supera leggermente (fino al 6%) il limite previsto per massimo due anni di fila, non perde la qualifica e può continuare a operare regolarmente.
In pratica
Se l'ente ha attività diverse, può superare il limite del 30% dei ricavi totali (o 66% dei costi) fino al 6% in più ma solo per due anni consecutivi.
Inoltre deve tenere una contabilità separata dall'attività istituzionale, registrando in un apposito registro i ricavi percepiti (con indicazione dell’importo, della ragione sociale e dell’indirizzo del soggetto pagante, e gli estremi del documento di vendita) e in un apposito registro i costi sostenuti, con indicazione della ragione sociale del fornitore e gli estremi del documento di acquisto).

Complesso??? Ve lo avevamo detto no?

Come associazione devo dotarmi dell'assicurazione per rischi catastrofali

In Gazzetta ufficiale 31 marzo 2025, n.75 è stato pubblicato il decreto-legge n.39 recante “misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, con il quale è stato differito il termine (in scadenza il 31 marzo) per adempiere all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La norma non si applica agli Enti del terzo settore iscritti al Runts che, dunque, non dovranno attivarsi per la stipula di alcun contratto assicurativo come previsto dalla stessa.

Tuttavia, è possibile che tra gli Enti ve ne siano alcuni anche iscritti al registro imprese presso la camera di commercio (imprese sociali e le cooperative sociali) e, dunque, obbligati ad adempiere agli obblighi assicurativi.

Il decreto indica le nuove scadenze per l’adempimento dell’obbligo di stipula in modo differenziato in ragione della dimensione dell’impresa.

Di seguito la nuova tempistica:

a) per le imprese di medie dimensioni: il termine è differito al 1° ottobre 2025;
b) per le micro e piccole imprese: il termine è differito al 31 dicembre 2025.

Per le grandi imprese, il termine è confermato al 31 marzo 2025, ma con la previsione di un periodo transitorio di 90 giorni (fino a fine giugno 2025) durante il quale non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (di cui all’articolo 1, comma 102, legge bilancio 2024).

La previsione delle conseguenze in caso di inadempimento – di cui al suddetto art. 1, comma 102 – in caso di imprese di micro, piccole e medie dimensioni, si applica invece con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo (ossia il 1° ottobre 2025 per le medie imprese e il 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese).

Definizione delle soglie dimensionali di impresa:
– sono micro imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:
a) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10”;

– sono piccole imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:
a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50”;

– sono medie imprese: le imprese “che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250”;

– sono grandi imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250”

Fonte: FITA NAZIONALE https://www.fitateatro.eu/2025/04/03/assicurazione-per-rischi-catastrofali-non-obbligatorio-per-ets-iscritti-solamente-al-runts/

Potete fornirmi dei modelli di convocazione e gestione delle assemblee ordinarie e del bilancio?

Certamente!! Siamo qui per questo 🙂
Trovi tutto alla pagina Documenti
https://www.fitapiemonte.it/documentazione/

Entro quando deve essere approvato il bilancio di un'associazione

Il termine per l'approvazione del bilancio di un'associazione è generalmente stabilito dallo statuto dell'ente. In assenza di specifiche indicazioni statutarie, si fa riferimento alla prassi comune, che prevede l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ​

Per le associazioni che coincidono l'anno sociale con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), ciò implica l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo. ​

È importante notare che, per gli Enti del Terzo Settore (ETS), il Decreto Legislativo 117/2017 non specifica una scadenza per l'approvazione del bilancio, ma richiede il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. ​

Pertanto, è fondamentale consultare lo statuto della propria associazione per determinare il termine esatto per l'approvazione del bilancio e assicurarsi di rispettare eventuali obblighi di deposito previsti dalla normativa vigente.

Chi approva il bilancio il consiglio direttivo o l'assemblea dei soci?

Nelle associazioni, il bilancio viene predisposto dal consiglio direttivo e successivamente sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione, generalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

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